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Delitti contro i cantieri: ecco le regole per l'indennizzo alle imprese

03/03/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n.44 del 23-2-2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2014 che regola l'indennizzo per le imprese che subiscano danni in conseguenza di delitti non colposi commessi per ostacolare l'attività dei cantieri.
L'indennizzo riguarda le imprese che abbiano subito danni ai materiali o alle attrezzature di cantiere; il decreto sorge dalla necessità di avviare tempestivamente l'istruttoria per la concessione dei suddetti indennizzi, al fine di evitare ulteriori pregiudizi e ritardi alle imprese.
Ai fini della concessione dell'indennizzo, le imprese richiedenti devono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per conoscenza alle stazioni appaltanti - una documentazione idonea (riportata nell'art. 1) a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla predetta disposizione.
L'indennizzo, in base all'articolo 2, è commisurato alla quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa della disposizione sopra citata. L'integrale risarcimento, comunque ottenuto dall'impresa, impedisce la corresponsione dell'indennizzo.
All'articolo 3 si regola l'istruttoria del Ministero delle infrastrutture che può richiedere all'impresa, alla stazione appaltante, e più in generale a tutte le autorità interessate dagli eventi alla base dei delitti non colposi sopra citati, la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra gli eventi e la richiesta di indennizzo di cui alla presente disposizione.